Art. 1.
(Classificazione dei film).

      1. La diffusione al pubblico dei film, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e della loro pubblicità, è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le disposizioni della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via internet fino alla revisione delle specifiche norme in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.